Diritti trasporto su gomma

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I diritti dei passeggeri su gomma sono sanciti dal Regolamento (UE) 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo che si applica ai passeggeri di servizi regolari che percorrono distanze pari o superiori ai 250 km il cui punto di imbarco o di sbarco si trova all’interno del territorio dell’Ue.

Cosa si intende per servizi regolari?

I servizi che assicurano il trasporto di passeggeri su autobus con una frequenza determinata e su un itinerario determinato e in cui l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo presso fermate prestabilite.

Quali informazioni ha diritto di ricevere il passeggero di autobus?

In caso di ritardo o cancellazione di un viaggio in autobus, il vettore o l’ente di gestione del servizio è tenuto ad informare tempestivamente e comunque non oltre 30 minuti dall’orario di partenza previsto i passeggeri presenti alla fermata della stazione, o se possibile in modalità elettronica, se il passeggero ha fornito i dati del contatto e ne ha fatto richiesta.

Nel caso di perdita di viaggi in coincidenza a causa della cancellazione o del ritardo il passeggero ha diritto di essere informato su eventuali collegamenti alternativi.

Quali diritti sono riconosciuti al passeggero in caso di ritardo o a cancellazione?

I passeggeri di autobus hanno diritto in caso di cancellazione o di ritardo superiore ai 90 minuti per un viaggio di durata superiore alle 3 ore:

- assistenza adeguata (spuntini, pasti e bevande nonché, in caso di necessità, la sistemazione alberghiera per un massimo di due notti, per un importo totale di 80 euro a notte, tranne in caso di condizioni meteorologiche avverse o gravi catastrofi naturali) in caso di cancellazione o a seguito di un ritardo di oltre 90 minuti nel caso di viaggi di oltre tre ore;

- garanzia di rimborso o reinstradamento in casi di accettazione di un numero di prenotazioni superiore ai posti disponibili cosiddetto “overbooking” , in caso di cancellazione oppure a seguito di un ritardo di oltre 120 minuti dall’orario di partenza previsto;

- risarcimento del 50 % del prezzo del biglietto a seguito di un ritardo di oltre 120 minuti dall’orario di partenza previsto,cancellazione di viaggio e se il vettore non è in grado di offrire al passeggero il reinstradamento oppure il rimborso;

- protezione dei passeggeri in caso di decesso, lesioni personali, perdita o danneggiamento causati da incidenti stradali, con particolare attenzione alle esigenze pratiche immediate in caso di incidente (compresa la sistemazione alberghiera per un massimo di due notti per un importo totale di 80 euro a notte);

- assistenza specifica gratuita nei confronti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta sia presso le stazioni che a bordo degli autobus, nonché, ove necessario, il trasporto gratuito per gli accompagnatori;

diritto al risarcimento danni (che la legislazione nazionale non può comunque prevedere inferiore a 220.000,00 euro per passeggero e 1.200,00 euro per bagaglio) in caso di decesso o lesioni dei passeggeri e perdita o danneggiamento del bagaglio.

SERVIZI DI TRASPORTO PER DISTANZE INFERIORI AI 250 KM

A tutti i passeggeri di autobus a prescindere dalla distanza di percorrenza, quindi, anche nel caso di viaggi inferiori ai 250 km occorre garantire i seguenti diritti:

- non discriminazione basata direttamente o indirettamente sulla cittadinanza, in termini di tariffe e condizioni contrattuali per i passeggeri;

- trattamento non discriminatorio nei confronti di persone con disabilità e a mobilità ridotta nonché risarcimento per perdita o danni subiti dalle attrezzature per la mobilità in caso di incidente;

- informazioni sul viaggio a tutti i passeggeri prima e durante il viaggio stesso, nonché informazioni generali sui loro diritti presso le stazioni oppure on-line; ove possibile, tali informazioni sono fornite in formati accessibili a richiesta, per favorire le persone a mobilità ridotta;

- sistema di trattamento dei reclami predisposto dai vettori e a disposizione di tutti i passeggeri;

- Organismi nazionali indipendenti in ciascun paese dell’ UE con il compito di applicare il regolamento e, se opportuno, comminare sanzioni.

COSA FARE IN CASO DI DISSERVIZI?

Il passeggero può presentare reclamo al vettore entro 3 mesi dalla data prevista del viaggio o entro quella in cui avrebbe dovuto essere effettuato secondo le modalità previste sulle condizioni generali di viaggio o indicate sul sito web dell’impresa di trasporti.

Nel caso in cui siano decorsi 90 giorni dalla presentazione del reclamo senza aver ricevuto alcuna risposta,è possibile presentare reclamo all’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

L'Autorità di regolazione dei trasporti è l’organismo responsabile dell’applicazione delle disposizioni del Regolamento UE 181/2011 in Italia, competente in caso di violazioni all’irrogazione delle sanzioni previste con D.lgs 4 novembre del 2014 n.169. Sul sito dell’ART sono visionabili le modalità e i termini per inoltrare il reclamo