Diritti trasporto marittimo

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I diritti dei passeggeri marittimi sono sanciti dal Regolamento (UE) 1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, che si applica a tutti i passeggeri che viaggiano via mare e per via navigabili interne. 

Il Regolamento si applica nel caso di :

- compagnie marittime il cui porto di imbarco è situato all’interno dell’UE;

- compagnie marittime il cui porto di imbarco è situato fuori dall’UE e il punto di sbarco è previsto all’interno dell’UE;

- crociere il cui porto di imbarco è situato all’interno dell’UE.

I vettori e gli operatori dei terminali nei settori di rispettiva competenza assicurano ai passeggeri:

- informazioni adeguate sulle modalità di viaggio, prima e durante il viaggio, in condizioni adeguatamente accessibili, tenendo conto anche delle persone con disabilità o con mobilità ridotta;

- informazioni generali sui loro diritti nei terminali e a bordo delle navi;

- l’introduzione di un meccanismo per il trattamento dei reclami da parte di vettori e operatori dei terminali;

- l’istituzione di organi nazionali indipendenti incaricati di far rispettare i diritti sanciti dal regolamento compresa, laddove appropriato, l’applicazione di sanzioni.

Quali informazioni devono essere assicurate ai passeggeri marittimi in caso di cancellazione o ritardo?

In caso di cancellazione o ritardo alla partenza,  il vettore o, se opportuno, l’operatore del terminale informa i passeggeri in partenza , quanto prima e comunque non oltre trenta minuti dopo l’orario di partenza previsto, della situazione, dell’orario di partenza e dell’orario di arrivo previsti non appena tale informazione è disponibile.

Se i passeggeri a causa di una cancellazione o di un ritardo, perdono un servizio in coincidenza, il vettore e, se opportuno, l’operatore del terminale è tenuto ad informare i passeggeri di servizi alternativi, compiendo sforzi ragionevoli.

Quali diritti sono riconosciuti ai passeggeri marittimi in caso di cancellazione o di ritardo?

- l’assistenza adeguata che prevede nel caso di cancellazione o di un ritardo superiore a 90 minuti di un servizio passeggeri o di una crociera, la somministrazione gratuita di pasti e bevande in misura adeguata al tempo di attesa, se disponibili o facilmente reperibili dal vettore;

- la sistemazione a bordo o a terra nel caso di cancellazione o ritardo alla partenza che renda necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare rispetto a quello previsto. Il vettore, inoltre, è tenuto ad assicurare gratuitamente il trasporto tra il terminale di imbarco e il luogo della sistemazione, oltre alla somministrazione di pasti e bevande.

- il trasporto alternativo verso la destinazione finale non appena possibile e senza alcun supplemento; o il rimborso del prezzo del biglietto e nei casi in cui sia opportuno il ritorno al punto di partenza iniziale appena possibile.

Il rimborso del prezzo integrale del biglietto, per la parte o le parti non effettuate, o per le parti effettuate se non più utili allo scopo originario del viaggio, viene eseguito entro 7 giorni in contanti, mediante bonifico bancario elettronico, versamento o assegno bancario.

Con il consenso del passeggero, il rimborso integrale del biglietto può avvenire sotto forma di buono e/o altri servizi per un importo equivalente alla tariffa di acquisto, purché le condizioni siano flessibili, per quanto riguarda il periodo di validità e per la destinazione.

Quali diritti sono riconosciuti al passeggero marittimo in caso di ritardo rispetto all’orario di arrivo previsto?

Il passeggero marittimo ha diritto ad una compensazione pecuniaria pari al 25% del prezzo del biglietto nel caso di un ritardo rispetto all’orario di arrivo previsto di:

- un’ora in un servizio regolare fino a quattro ore;

- due ore in un servizio regolare di più di quattro ore e meno di otto ore;

- tre ore in un servizio regolare di più di otto ore e meno di ventiquattro ore;

- sei ore in un servizio regolare di durata superiore a ventiquattro ore.

Se il ritardo supera il doppio delle ore delle ipotesi precedenti, il passeggero marittimo ha diritto ad una compensazione economica pari al 50% del prezzo del biglietto.

La compensazione economica è effettuata entro un mese dalla presentazione della relativa domanda e può essere effettuata mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili per quanto riguarda il periodo di validità e la destinazione, o in denaro a richiesta del passeggero.

RECLAMO

Il passeggero marittimo può inoltrare un reclamo al vettore o all’operatore del terminale, entro due mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio.

RISARCIMENTO DANNI

Sulla base della normativa nazionale vigente i passeggeri possono esercitare azione legale di risarcimento dei danni subiti per il ritardo o la cancellazione del viaggio.

In alcuni casi è stato riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale, si segnala, a tal fine, la Sentenza della Corte di Cassazione n. 3462 del 15.02.07 relativa al caso di alcuni passeggeri che, accompagnati su di un’isola del Mediterraneo da una compagnia di navigazione, furono costretti a permanere sulla stessa a causa delle condizioni metereologiche avverse che impedivano alla nave di attraccare sull’isola per permettere loro di ritornare sulla terra ferma, riconoscendo il diritto a un risarcimento del danno non patrimoniale nella specie del danno esistenziale.

La Corte di Cassazione riconosce la responsabilità della compagnia marittima in quanto sulla base delle previsioni meteo contrarie alla navigazione, consapevole dell’impossibilità di espletare il viaggio di ritorno, non avrebbe dovuto nemmeno affrontare il viaggio di andata. E' stata, inoltre, ritenuta rilevante la mancata offerta ai viaggiatori da parte della compagnia di navigazione di mezzi alternativi per il viaggio di ritorno, come previsto dal Regolamento dell’UE 1177/2010. Nel caso in cui in occasione di un trasporto marittimo il passeggero subisce dei danni alla persona, sussiste la responsabilità contrattuale del vettore ai sensi dell’art.1218 del cod. civile. E’ sufficiente per il passeggero fornire la prova che il danno si sia verificato in occasione del “trasporto stesso”. L’art. 409 del cod. della Navigazione, infatti, stabilisce che il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall'inizio dell'imbarco sino al compimento dello sbarco, se non prova che l'evento è derivato da causa a lui non imputabile.