Diritti trasporto ferroviario

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I diritti dei passeggeri ferroviari sono sanciti dal Regolamento (CE) 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Ue che si applica ai viaggi e ai servizi ferroviari erogati nel territorio dell’UE dalle imprese ferroviarie dotate di licenza in virtù della direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.

Quali informazioni il passeggero ferroviario ha diritto di ricevere?

Le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti sono tenuti a fornire ai passeggeri ferroviari le informazioni relative al “trasporto”, prima e durante il viaggio, e ai servizi compresi nel contratto di trasporto (ad esempio, il servizio trasporto biciclette). Il trasporto biciclette è consentito dietro pagamento se si tratta di mezzi facilmente maneggevoli e se non reca pregiudizio al servizio ferroviario.

 In mancanza di una biglietteria o di un distributore automatico di biglietti nella stazione di partenza, il passeggero deve essere informato:

- della possibilità di acquistare il titolo di viaggio via Internet, via telefono o direttamente a bordo treno senza alcuna maggiorazione e delle modalità di acquisto disponibili;

- della stazione ferroviaria o del distributore automatico più vicini, se disponibili, in cui è possibile acquistare i biglietti.

Le imprese ferroviarie per fornire le informazioni ai passeggeri sono tenute ad attivare un CIRSRT ossia un sistema informatizzato per fornire informazioni relative:

- alla tabella di marcia e orari dei servizi passeggeri;

- disponibilità di posti;

- tariffe e condizioni speciali;

- accessibilità dei treni alle persone con disabilità o mobilità ridotta.

Quali diritti sono riconosciuti ai passeggeri ferroviari in caso di ritardo di arrivo alla destinazione finale?

Nel caso in cui si preveda un ritardo di arrivo alla destinazione finale superiore di 60 minuti rispetto all’orario previsto nel contratto di trasporto, il passeggero ferroviario ha diritto:

- al rimborso integrale del prezzo del biglietto per la parte o le parti di viaggio non effettuate o per le parti di viaggio effettuate qualora non siano più utili allo scopo originario previsto nel contratto di trasporto; e se è necessario il ritorno al punto di partenza appena possibile;

- alla scelta tra un viaggio alternativo verso la destinazione finale appena possibile o proseguire lo stesso viaggio;

- alla scelta tra un viaggio alternativo o proseguire lo stesso viaggio ad una data successiva a discrezione del passeggero;

- ad un indennizzo pari al 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra i 60 e i 119 minuti;

- ad un indennizzo pari al 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore ai 120 minuti;

- all’assistenza adeguata mediante la somministrazione gratuita di pasti e bevande in relazione ai tempi di attesa se disponibili sul treno o nella stazione ferroviaria, o se sono facilmente reperibili nelle vicinanze;

- sistemazione in albergo e il trasporto gratuito tra la stazione e il luogo della sistemazione, qualora si renda necessario un pernottamento di una o più notti e sia possibile:

- il trasporto tra il treno e la stazione ferroviaria e il trasporto verso un punto di partenza alternativo o verso la destinazione finale nel caso di treno bloccato sui binari, se fisicamente possibile.