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L’Unione europea riconosce ai passeggeri del trasporto aereo che abbiano subìto un negato imbarco, un ritardo o la cancellazione di un volo i diritti sanciti dal Regolamento (CE) n. 261/2004 .
La normativa comunitaria si applica alle compagnie aeree comunitarie ed extracomunitarie:
- se il volo avviene all’interno dell’UE ed è gestito da una compagnia aerea dell’UE o extracomunitaria;
- se il volo proveniente da un Paese terzo arriva in una località all’interno dell’UE ed è gestito da una compagnia aerea dell’UE;
- se il volo con partenza da un Paese dell’UE arriva in Paese terzo ed è gestito da una compagnia aerea dell’UE o extracomunitaria;
- se il passeggero non ha già usufruito di benefici (risarcimento, volo alternativo, assistenza dalla compagnia aerea) per lo stesso volo riconosciuti ai sensi della normativa vigente nel Paese non comunitario.
La compagnia aerea deve assicurare al passeggero la piena conoscibilità delle condizioni generali del contratto applicate al trasporto e deve garantire alcune informazioni obbligatorie e il rispetto dei diritti del passeggero in caso di inadempimento.
Quali informazioni il passeggero ha diritto di ricevere?
Il passeggero, al momento dell’acquisto del biglietto aereo, sia che avvenga online o tramite intermediario di viaggio, ha diritto di ricevere le seguenti informazioni:
- la compagnia aerea che effettuerà il volo
- il tipo di aeromobile
- l’orario del volo
- il codice della prenotazione (PNR – PASSENGER NAME RECORD)
- le tariffe ed eventuali condizioni restrittive ad esse collegate
- i limiti di responsabilità della compagnia aerea in caso di decesso o lesione dei passeggeri
- i limiti di responsabilità in caso di danno, distruzione o perdita del bagaglio.
Quali sono i diritti del passeggero in caso di inadempimento della compagnia aerea?
Il Regolamento (CE) 261/2004 istituisce norme comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, ritardo o volo cancellato. In caso di perdita o danneggiamento bagaglio CLICCA QUI.