Diritti trasporto aereo

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L’Unione europea riconosce ai passeggeri del trasporto aereo che abbiano subìto un negato imbarco, un ritardo o la cancellazione di un volo i diritti sanciti dal Regolamento (CE) n. 261/2004 .

La normativa comunitaria si applica alle compagnie aeree comunitarie ed extracomunitarie:

La compagnia aerea deve assicurare al passeggero la piena conoscibilità delle condizioni generali del contratto applicate al trasporto e deve garantire alcune informazioni obbligatorie e il rispetto dei diritti del passeggero in caso di inadempimento.

Quali informazioni il passeggero ha diritto di ricevere?

Il passeggero, al momento dell’acquisto del biglietto aereo, sia che avvenga online o tramite intermediario di viaggio, ha diritto di ricevere le seguenti informazioni:

Quali sono i diritti del passeggero in caso di inadempimento della compagnia aerea?

Il Regolamento (CE) 261/2004 istituisce norme comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, ritardo o volo cancellato. In caso di perdita o danneggiamento bagaglio CLICCA QUI.