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Le vacanze sono dirette al ristoro psico-fisico del turista viaggiatore che stipula un contratto allo scopo di godere di momenti di relax e di puro svago.
Se la “finalità turistica” non può essere perseguita per un inadempimento dell’organizzatore di un pacchetto turistico, si può configurare il danno da vacanza rovinata.
Per i pacchetti turistici stipulati a partire dal luglio 2018 è previsto un risarcimento (art. 46 Codice del Turismo) del danno da vacanza rovinata, in caso di inadempimento “non di scarsa importanza” dell’organizzatore.
Ciò può verificarsi:
- per difformità degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati al momento dell’acquisto;
- per mancanza dei servizi essenziali negli alloggi;
- per vizi relativi alle caratteristiche strutturali degli alloggi e degli alberghi;
- per tutti i disservizi imputabili alla negligenza dell’organizzatore, evitabili con l’opportuna accortezza.
ATTENZIONE. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni (salvo danni alla persona) a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
Il danno da vacanza rovinata comprende sia la perdita economica (le spese affrontate per l’acquisto del pacchetto turistico e per l’organizzazione del viaggio) sia il cosiddetto emotional distress, ossia il turbamento emotivo e il disagio psicofisico sofferti a causa dell’inadempimento e/o inesatta esecuzione del contratto e, quindi, del mancato godimento della vacanza.
Cosa fare per ottenere il risarcimento del danno da vacanza rovinata?
1) Il reclamo
Il turista deve contestare tempestivamente - già presso la struttura turistica - ogni mancanza o inesatta esecuzione del contratto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano effettivamente rimedio.
Si verifica un inadempimento o un’inesatta esecuzione delle prestazioni ogni qualvolta la “realtà” non corrisponda alle aspettative del turista sulla base di quanto stabilito nel pacchetto turistico.
ATTENZIONE: il turista viaggiatore è tenuto a presentare reclamo al Tour Operator entro 10 giorni lavorativi dal rientro a casa mediante l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno o di una PEC.
2) Le prove
La risarcibilità del “danno da vacanza rovinata” richiede la prova da parte del turista-viaggiatore dell’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali, attraverso rilievi fotografici, filmati, testimonianze e ogni dato utile a dimostrare quanto accaduto.