Codice etico

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Il presente Codice Etico viene promulgato dal Consiglio Direttivo Nazionale di Movimento Consumatori ai sensi dell'art. 12 dello Statuto. Esso norma i comportamenti dei dirigenti, dei collaboratori e degli associati per quanto attiene ai loro ruoli e alle loro funzioni, nonché nei confronti dell'Associazione stessa.

Sezione I - posizione e comportamenti individuali

1. Riservatezza
I dirigenti, i collaboratori e gli associati sono tenuti alla riservatezza verso l'esterno in ordine alle attività svolte, alle iniziative intraprese, ai casi trattati e alle decisioni assunte dall'Associazione, salvo diversa specifica decisione relativa alla diffusione di comunicazioni attraverso i mezzi di informazione.
Ogni comunicazione, sia scritta sia verbale, che pervenga a Movimento Consumatori può essere liberamente utilizzata e diffusa, con omissione del nome delle persone coinvolte, salvo loro autorizzazione scritta.

2. Incompabilità e obbligo di astensione
Ciascun associato ha l'obbligo di astenersi dal partecipare ai processi deliberativi che riguardino lui stesso o soggetti con cui ha o ha avuto rapporti, favorevoli o contrari quali: patrocinio favorevole o contrario, abituale consulenza professionale, lite personale in corso, rapporti di società o di associazione, rapporto di parentela, che comportino interessi incompatibili e in conflitto con quelli dell'associazione.
Ciascun associato, consulente o collaboratore ha l'obbligo di astenersi dal partecipare a iniziative, campagne, attività rispetto alle quali si configuri una situazione di incompatibilità come definita al comma precedente.
Nel caso previsto dal secondo comma, il Consiglio Direttivo può dichiarare l'inesistenza della causa di incompatibilità o deliberare l'esonero dall'obbligo di astensione con provvedimento motivato.
La partecipazione a processi decisionali, a iniziative o attività non preceduta dalla dichiarazione di incompatibilità, quando questa sussiste, è causa di esclusione dell'associato e di cessazione del rapporto con il collaboratore.

3. Interventi pubblici
La partecipazione a convegni, congressi, iniziative da parte di associati o collaboratori di Movimento Consumatori, usando come qualifica l'appartenenza al Movimento stesso, è possibile previo accordo con gli organi dirigenti di riferimento.
Qualora essa dia titolo ad un compenso professionale, quota parte di tale compenso dovrà essere versata al Movimento Consumatori.
Le stesse regole si applicano nel caso di collaborazioni a giornali, riviste, programmi radio televisivi, e simili.

4. Adesione a partiti politici e sindacati
Ciascun associato può partecipare ad iniziative di partito, di sindacati o di altre associazioni in cui si trovi a militare, anche accettandone candidature o designazioni. Dovrà però astenersi dal configurare in qualsiasi momento la propria personale partecipazione come espressione di una adesione di Movimento Consumatori.

5. Collaborazione con enti pubblici
La collaborazione con enti pubblici di qualsiasi livello, anche a titolo professionale, è consentita con il solo limite della necessaria distinzione tra strutture e rappresentanze di Movimento Consumatori e strutture e rappresentanze dell'ente. In particolare si dovrà operare per escludere qualsiasi (reale o apparente) assorbimento organico dell'attività del Movimento nell'ente.

6. Rapporti con i mezzi di informazione
I rapporti con i mezzi di informazione su tematiche di carattere locale sono tenuti dal presidente, dai componenti o dai collaboratori espressamente incaricati del livello associativo competente per territorio.
I rapporti con i mezzi di informazione su tematiche di carattere nazionale sono tenuti ed in ogni caso coordinati esclusivamente dal presidente nazionale o da chi da questi espressamente incaricato. 

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Sezione II - modalità di servizio allo sportello

7. Principi generali
Le sezioni territoriali e gli sportelli locali di Movimento Consumatori, in quanto associazioni autonome dotate di un proprio atto costitutivo e di un proprio statuto, e affiliate a Movimento Consumatori nazionale secondo le regole da questo stabilite, possono gestire servizi di consulenza e assistenza rivolti ai consumatori nelle materie statutariamente di competenza dell'associazione.
Qualora dovessero pervenire a Movimento Consumatori nazionale richieste di assistenza e consulenza ai singoli, tali richieste verranno inoltrate alle sezioni e agli sportelli secondo il loro ambito territoriale.

8. Attività del socio-consulente
I servizi di informazione, consulenza e assistenza stragiudiziale presso gli sportelli sono curati da associati a Movimento Consumatori.
In ogni caso, il socio-consulente (anche se eventualmente iscritto ad un albo professionale) svolge l'attività di sportello in nome e per conto dell'associazione, e al di fuori della propria eventuale attività professionale.
Pertanto, il socio-consulente non può richiedere compensi personali di alcun genere agli utenti dello sportello, né accettarli.
Nel servizio di assistenza al consumatore, ogni contatto con soggetti terzi sarà tenuto in nome e per conto di Movimento Consumatori, usando, per le comunicazioni scritte, esclusivamente la carta intestata dell'associazione.

9. Informazioni al consumatore
L'addetto allo sportello informa preventivamente il consumatore che:

10. Assistenza legale
Nel caso in cui l'intervento di Movimento Consumatori non abbia potuto risolvere il problema, e si renda necessario l'intervento di un legale, l'addetto allo sportello ne informa il consumatore, comunicandogli che:

11. Indicazione di professionisti
Esaurita l'attività di sportello, se il consumatore ne fa espressa richiesta, il Movimento Consumatori gli indica uno o più professionisti esperti della materia.
In questo caso, al consumatore viene richiesto di riferire, all'esito della pratica, circa il proprio grado di soddisfazione in merito al servizio prestato dal professionista, nonché in merito alle tariffe applicate e alla correttezza della fatturazione.
Al consumatore viene chiarito che ciò costituisce una sua facoltà e non un obbligo, e che il Movimento Consumatori non interverrà nel suo rapporto con il professionista, ma che terrà conto di quanto eventualmente riferito ai fini di casi futuri.
In ogni caso, il rapporto tra il consumatore e il professionista da lui scelto, anche se su eventuale indicazione dell'associazione, è esclusivo e non coinvolge in alcun modo il Movimento Consumatori.

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Sezione III - partnership e finanziamenti

12. Erogazioni liberali e altri finanziamenti a fondo perduto
Non può essere accettata l'erogazione di somme a fondo perduto da parte di imprese commerciali o di associazioni di categoria rappresentative di imprese commerciali.

13. Partnership
Il ricorso a partnership con soggetti finanziatori, comprese imprese commerciali e loro associazioni di categoria, è ammesso nei limiti di durata e di oggetto di singoli progetti o iniziative alle seguenti condizioni:

L'utilizzo del nome e del logo di Movimento Consumatori contestualmente a quello dei suddetti soggetti à consentito negli stessi limiti.
In ogni caso, nome e logo di Movimento Consumatori non possono essere utilizzati da parte di sezioni territoriali per iniziative di valenza nazionale o per progetti promossi in partnership con soggetti di rilievo nazionale.

14. Esclusioni
Sono esclusi i soggetti che nelle proprie attività non rispettino i principi definiti dalla Risoluzione 2003/16 delle Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti Umani e dalle legislazioni internazionali e nazionali vigenti, e in particolare:

Sono escluse le imprese a qualunque titolo coinvolte in attività illecite, illegali o immorali.
Se una delle cause ostative di cui al primo comma si rende nota nel corso di un rapporto di partnership già avviato, è consentito portare a termine il rapporto in corso sino alla sua naturale scadenza, secondo la prudente valutazione di opportunità da parte degli organi associativi competenti, sentito il parere del Collegio dei Probiviri. In tale caso non è tuttavia consentito il rinnovo del rapporto alla scadenza.

Sezione IV - disposizioni comuni

15. Collegio dei probiviri
La competenza sulla verifica della corretta applicazione del presente Codice Etico ad ogni livello è attribuita al Collegio dei Probiviri nazionale, cui è demandata altresì la risoluzione di ogni controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione e l'applicazione delle norme in esso contenute.

16. Revisione del Codice etico
La revisione delle disposizioni del presente Codice etico è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

 

Consiglio Direttivo Nazionale
Napoli, 17 dicembre 2005

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